danno vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata è stato introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 111/95 che ha recepito una direttiva comunitaria (90/314/CEE).

Consiste nel pregiudizio subito per non aver potuto godere dei benefici di una vacanza per disagi e disservizi oppure per la cancellazione della stessa. 

Questo decreto è stato poi abrogato dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) e le sue disposizioni sono in esso confluite.

Dottrina e giurisprudenza riconoscono pacificamente che il danno risarcibile è patrimoniale e non patrimoniale e che anche il danno derivato dallo stress o dalla delusione di non aver potuto godere della propria vacanza va risarcito.

Dobbiamo considerare che questo danno ha natura contrattuale perchè trova fondamento in un contratto con l’agenzia di viaggi o con il tour operator.

Ma come quantificare il danno da vacanza rovinata?

Il risarcimento da richiedere deve dunque comprendere innanzitutto il pregiudizio economico che può coincidere con il prezzo pagato per il viaggio (nel caso di mancato godimento del soggiorno), oppure consistere in una riduzione del prezzo pagato (in caso di vacanza rovinata da disservizi, contrattempi o disguidi).

L’altra voce di danno riguarda invece aspetti non patrimoniali che risultano di più difficile quantificazione dovendosi valutare lo stress e la delusione subiti per il mancato godimento della vacanza.

Si tratta dunque di una valutazione rimessa al libero apprezzamento del giudice. Quanto alla giurisprudenza vale la pena segnalare l’ultima delle sentenze della Corte di Cassazione, la n. 5271/2023, con la quale la Suprema Corte ha stabilito che, nel caso di vacanza rovinata, il turista ha diritto anche al riconoscimento dei danni morali.

Appare tuttavia chiaro che ogni caso va visto in concreto…

AGGIORNAMENTO DEL 20 FEBBRAIO 2023:

Riportiamo un interessante aggiornamento offerto dal sito web di Zanichelli che testualmente riporta:

“Con la sentenza n. 5271 del 20 febbraio 2023 la Corte di Cassazione si è dedicata a un altro aspetto dell’illecito civile: il danno da vacanza rovinata.

In questa sentenza si chiarisce che la risarcibilità di questo tipo di danno è prevista dalla legge ed è anche spesso stata richiamata dalla Corte di Giustizia Europea.

Nella normativa sui pacchetti turistici è rilevante l’interesse del turista al pieno godimento del viaggio organizzato, come occasione di piacere o riposo ed è previsto il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali (disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata) subiti per effetto dell’inadempimento contrattuale.

La Corte di Cassazione ricorda infine che la Corte di Giustizia Europea, già nel 2002, ha affermato che “il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”, mettendo in evidenza che “tutti gli ordinamenti giuridici moderni (riconoscono)… un’importanza sempre maggiore alle vacanze”.

Il Codice del turismo (D.lgs. 79/2011 emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE), prevede espressamente il danno da vacanza rovinata per il caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che sono oggetto del pacchetto turistico.

Pertanto il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Le sentenze esaminate ci mostrano quindi un’interessante applicazione dei principi previsti dal codice civile in merito all’illecito civile.”  

 

 

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