Norme in materia ambientale

Norme in materia ambientale

L’art. 40 della legge n. 221 del 2015, ha modificato il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante “Norme in materia ambientale”.

E’ stato introdotto l’art. 232-bis (Rifiuti prodotti da fumo), che sancisce, tra l’altro, il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Nello stesso decreto in tema di norme in materia ambientale viene indicata anche:

la competenza dei Comuni all’installazione nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, di contenitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo;

l’organizzazione, a cura dei produttori di tabacchi ed in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di campagne di informazione, finalizzate a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente, derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo.

L’art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni), vieta altresì l’abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini fiscali, fazzoletti di carta e gomme da masticare, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e limitare gli impatti negativi conseguenti alla loro dispersione incontrollata nell’ambiente.

La norma inserisce altresì il comma 1-bis dell’art. 255 del decreto legislativo n. 152, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro per la violazione del divieto di cui all’art. 232-ter, aumentata fino al doppio per la violazione del divieto di cui all’art. 232-bis.

Gli articoli 262 del decreto legislativo n. 152 e 13 della legge n. 689 del 1981 individuano quali soggetti accertatori delle violazioni anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

I proventi delle sanzioni amministrative irrogate sono destinati (art. 263, co. 2-bis), nella misura del 50%, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con l’obiettivo di installare appositi contenitori di rifiuti e promuovere campagne di informazione; per il restante 50% ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni, per collocare specifici raccoglitori, per realizzare attività di sensibilizzazione e per la pulizia del sistema fognario urbano.

Riusciremo ad osservare il divieto?

In molte altre città europee tali divieti esistono da tempo e sono ben osservati anche da noi italiani (si sa, l’italiano all’estero generalmente si civilizza), ma soprattutto la loro osservanza è ben controllata dalle forze di polizia.

In Italia hanno fatto la legge ed hanno imposto le sanzioni, ma se nessuno controllerà mai, a cosa servirà?

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